Codice Etico

DELLA SOCIETA’ ITALIANA DI CHIRURUGIA DELLA MANO (SICM)
Con il seguente Codice Etico si vogliono definire le regole di comportamento che dovranno essere rispettate nell’espletamento delle attività societarie, rappresentando la filosofia da seguire nei rapporti tra i Soci, nelle relazioni con Enti ed Istituzioni pubbliche, con le altre Società Scientifiche, con le organizzazioni politiche e sindacali, con gli organi di informazione e con le aziende del settore.

Sarà cura del Presidente SICM, dopo l’approvazione del Consiglio Direttivo (CD) e dell’Assemblea, diffondere il Codice tra tutti i Soci, i quali sono quindi tenuti ad osservarne lo spirito e i contenuti, ed a predisporre ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione.

Il presente Codice Etico è composto da  otto articoli.
 

1. OBIETTIVI

La Società Italiana di Chirurgia della Mano (SICM), al fine del raggiungimento degli scopi statutari e nel rispetto delle norme di comportamento condivise con tutti gli iscritti, ha ritenuto opportuno  di  elaborare un proprio Codice Etico di condotta, fermo restando il Codice Deontologico Medico al quale tutti i componenti medici della Società devono attenersi nello svolgimento della professione.

Nel definire i doveri dei soci, il presente Codice non vuole certamente sostituirsi alla Legge, ma piuttosto integrarla con disposizioni applicabili ai membri di una comunità scientifica.

Spetta al Presidente ed al Consiglio Direttivo impegnarsi affinché i singoli articoli del presente Codice siano rispettati da parte dei soci, interpellando, se necessario, anche il Collegio dei Probi Viri.

2. ETICA NEI RAPPORTI CON LA SICM

I rapporti ed i comportamenti dei soci, indipendentemente dalle  cariche ricoperte nella Società, devono essere improntati ai principi di onestà, correttezza, coerenza, trasparenza, riservatezza, imparzialità, diligenza, lealtà e reciproco rispetto.
I soci devono evitare attività, anche occasionali, che possano configurare conflitti con le finalità e gli interessi della Società o che potrebbero interferire con la capacità di assumere decisioni coerenti con i suoi obiettivi.

In particolare tutti i soci sono tenuti al rispetto dei seguenti punti:

− evitare situazioni nelle quali gli interessi personali possano generare conflitto di interessi con quelli della Società;
− poiché la SICM promuove la collaborazione con altre società scientifiche non è ritenuto etico nei confronti della Società, da parte di un socio o di gruppi di soci, fondare o partecipare alla fondazione di società con fini scientifico-didattici direttamente concorrenziali alle attività e  finalità della stessa SICM;
− non utilizzare, a proprio beneficio o di terzi, in modo diretto o indiretto, opportunità destinate all’associazione;
− non utilizzare informazioni avute in occasione dello svolgimento delle proprie funzioni in seno alla SICM per acquisire vantaggi in modo diretto o indiretto ed evitarne ogni uso improprio e non autorizzato;
− rispettare gli accordi che la Società assume con terzi per le sue funzioni istituzionali.
In caso di dubbi sulla condotta da adottare ogni socio è tenuto a rivolgersi al CD o al Collegio dei Probi Viri.

3. ETICA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ CIVILE E NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE

Tutti i soci sono tenuti al rispetto delle leggi e normative vigenti, del Codice Deontologico della professione medica, del Codice Etico, dello Statuto e del Regolamento della SICM, applicandoli con rettitudine e costanza.
La SICM promuove il rispetto della legalità in tutti gli ambiti e ciò si estende anche ad attività non svolte per conto della Società, includendo il complesso delle attività professionali e private di ogni socio.

In particolare, relativamente all’ attività assistenziale, i soci SICM che operano in ambito clinico hanno l’obbligo di uniformarsi alle norme deontologiche che regolano l’esercizio della Medicina e della Chirurgia.

In nessun caso sarà possibile sottoporre il paziente a procedure diagnostico‐terapeutiche al solo fine di ricerca, senza il suo esplicito consenso scritto preceduto da esaustiva informazione e senza il parere di un Comitato Etico.
I soci sono tenuti ad un continuo aggiornamento sulle linee‐guida pertinenti la propria attività, al fine di poter disporre di adeguati sussidi per le scelte diagnostico‐terapeutiche a cui saranno chiamati.

4. RAPPORTI CON GLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA E DI INFORMAZIONE

I rapporti ufficiali della Società con gli organi di informazione sono riservati esclusivamente agli organi societari preposti oppure devono espressamente essere autorizzati dal CD.
Le informazioni e le comunicazioni scientifiche ai media devono essere corrette, chiare e tra loro omogenee, ferme restando le disposizioni di legge in materia.
La partecipazione, in nome o in rappresentanza della Società, ad eventi, a comitati, a commissioni e ad associazioni scientifiche, culturali o di categoria, deve essere regolarmente autorizzata nel rispetto del Regolamento e dello Statuto.

5. USO DEL NOME E DELLA REPUTAZIONE DELLA SOCIETA’

Salvo espressa autorizzazione da parte del CD a nessun socio è consentito:
- utilizzare in modo improprio il logo e il nome della Società;
- utilizzare la reputazione della Società in associazione ad attività professionali, impieghi, incarichi o altre attività esterne, anche non remunerate;
- esprimere punti di vista strettamente personali a nome della Società.

6. ATTIVITA’ PERITALE E DI CONSULENZA MEDICO‐LEGALE

Tutti i membri della Società, impegnati in attività peritali o di consulenza medico‐legale nei confronti della Magistratura o di privati, sia nella valutazione del danno che nei casi di responsabilità professionale, sono impegnati al rispetto assoluto della scientificità delle affermazioni negli elaborati ed alla motivazione delle risposte ai quesiti.
L’uso del nome della Società nell’espletamento di tali attività non è consentito se non in circostanze che implichino il coinvolgimento del buon nome della Società stessa ed è comunque subordinato alla autorizzazione da parte del CD.

7. AUTORITA’ DI CONTROLLO E SANZIONI

Il Presidente, in caso di violazioni del Codice Etico e dopo aver sentito il Collegio dei Probi Viri, l’/gli interessato/i ed il CD, qualora ne ravvisi gli estremi, ne dispone il deferimento con motivazione ai Probi Viri stessi.

 Il socio deve esserne informato ed ha facoltà di presentare memoria  difensiva ai Probi Viri.
 Il Collegio dei Probi Viri, ai sensi dello Statuto e del regolamento, possono concludere le indagini adottando i seguenti provvedimenti:
- Assenza di condotta censurabile
- Censura
- Sospensione
- Radiazione.

8. COLLEGIO DEI PROBI VIRI

Il Collegio dei Probi Viri è un organo consultivo del CD, cui fornisce un parere non vincolante ogni qual volta il Presidente, il CD stesso o singoli soci denuncino un comportamento “non etico” di altri soci. Per ulteriori precisazioni rifarsi allo Statuto ed al Regolamento della SICM.

 
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